D.O.C.G. sigla con cui si identificano i vini che hanno ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Inserita nell’ambito dello stesso decreto istitutivo della D.O.C. (D.P.R. 930 del 12 luglio 1963), la D.O.C.G. ha visto la luce solo negli anni Ottanta e differisce dalla D.O.C. fondamentalmente perché le singole partite dei vini a essa riferiti devono essere sottoposte, prima della commercializzazione, a un esame organolettico effettuato da apposite commissioni. Queste vengono riunite dalle Camere di Commercio di competenza per accertare il particolare pregio dei vini e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei rispettivi disciplinari di produzione. Superato questo esame, vengono rilasciati al produttore dei contrassegni del Ministero dell’Agricoltura e Foreste, siglati e numerati, corrispondenti al quantitativo della partita di vino oggetto di esame, che dovranno essere posti su ogni bottiglia in modo tale che siano lacerati al momento della stappatura.
Verso la fine degli anni ’70 si senti’ il bisogno di una nuova classificazione superiore per i vini di particolare pregio, e cosi nacque la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) Nel 1983 il toscano Vino Nobile di Montepulciano fu il primo che ottenne la dignità di DOCG seguito, nel 1994, dal Barolo e Barbaresco e, nel 1995, dal Brunello di Montalcino, dal Chianti Classico e dal Chianti.
I vini DOCG si collocano al vertice della piramide della classificazione dei vini italiani.
Pero tutti i vini che rispettavano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di produzione erano DOC, senza distinzioni di merito. Questo, e altri limiti che andarono evidenziandosi all’interno di un panorama vinicolo in sostanziale crescita, portarono alla necessità di procedere a una nuova regolamentazione ispirata ai principi guida che sono alla base della legislazione anche degli altri paesi dell’Unione Europea. Infatti, la nuova legge, varata nel 1992, conosciuta come la “164”, ha fornito una nuova filosofia al panorama che si era andato formando. La classificazione , di per sé, ricalcava in parte quella precedente, almeno nelle linee generali, ma ha consentito la valorizzazione dei vini migliori. Ha inoltre fornito una risposta propositiva a quei produttori che ritenevano troppo rigida la precedente normativa soprattutto nei confronti dei vini di nuova concezione, di elevata qualità, di gusto internazionale, che andavano assumendo sempre più ammirazione tra i consumatori. Ciò aveva indotto, in passato, molti produttori a definire “da Tavola” propri vini pregiati, in opposizione a quelli DOC, ponendosi fuori da quel quadro legislativo. Con la 164 sono state codificate nuove distinzioni che hanno permesso una selezione dei vini verso l’alto, in quanto la legge non equipara più, finendo per appiattirle, tutte le produzioni per esempio DOC, a prescindere dalle differenze qualitative realmente esistenti. La nuova legge insiste sull’importanza del territorio. La denominazione di un vino può essere cioè completata dalla precisazione di sottozona, comune, frazione o vigneto, ossia del cru, in cui e stato prodotto in modo da rendere inconfondibile quel determinato vino. Tale aspetto geografico assume un valore qualitativo in quanto nessun viticoltore assegnerebbe il nome di una determinata vigna a un vino di scarso valore.
Ogni bottiglia DOCG deve essere munita del contrassegno di Stato, una fascetta rilasciata dallo Stato. La dicitura DOCG è riservata ai vini di particolare pregio, che sono da almeno 5 anni DOC, e che hanno superato due esami basati su analisi chimiche e organolettiche, uno all’atto della loro produzione ( come i vini DOC) e l’altro prima del loro imbottigliamento. Man mano che si accede a un livello più elevato della piramide, i disciplinari di produzione diventano più restrittivi e fissano requisiti produttivi più severi.
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